Art. 8.
(Funzioni di polizia locale).

      1. Il personale che svolge servizio di polizia locale, nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita:

          a) funzioni di tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza, per garantire, in collaborazione e in cooperazione con le Forze di polizia statale, la sicurezza urbana e l'ordinata convivenza civile nell'ambito territoriale di riferimento;

          b) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza;

          c) funzioni di polizia amministrativa;

          d) funzioni di vigilanza sull'osservanza di regolamenti, ordinanze e provvedimenti amministrativi;

          e) funzioni di polizia tributaria;

          f) funzioni attinenti alla gestione di servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessarie all'espletamento delle attività istituzionali del comune;

          g) funzioni di soccorso in caso di pubbliche calamità e privati infortuni;

          h) funzioni di polizia stradale, attraverso gli agenti, i sottoufficiali, gli ufficiali e i comandanti di polizia locale, municipale e provinciale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera e), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituita dal comma 6 dell'articolo 25 della presente legge;

 

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          i) funzioni di polizia giudiziaria disciplinate all'articolo 55 del codice di procedura penale;

          l) funzioni di vigilanza sull'integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;

          m) funzioni di polizia ambientale e ittico-venatoria che si concretano nell'espletamento di funzioni tecniche di controllo in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nonché di vigilanza sull'esercizio dell'attività ittico-venatoria;

          n) funzioni di polizia edilizia dirette al controllo del rispetto delle norme vigenti in materia urbanistico-edilizia al fine di garantire la tutela della qualità urbana e rurale;

          o) compiti di segnalazione alle autorità competenti di disfunzioni e di carenze dei servizi pubblici;

          p) funzioni di informazione, accertamento, monitoraggio e rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali o comunque richiesti da autorità competenti;

          q) funzioni di supporto alle attività di controllo spettanti agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro;

          r) funzioni attinenti alla predisposizione di servizi nonché di collaborazioni alle operazioni di protezione civile di competenza dei comuni e delle province;

          s) funzioni di tutela del consumatore.

      2. Al fine di tutelare l'ordinata e civile convivenza e la qualità della vita locale, le funzioni di polizia locale comprendono l'insieme delle attività di prevenzione e di contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le vigenti leggi statali o regionali, ovvero i regolamenti locali, ai sensi di quanto specificato dal presente articolo.
      3. Le funzioni di polizia amministrativa locale spettano ai comuni e alle province, per quanto di competenza di queste ultime, ai sensi di quanto disposto dalla vigente legge statale o regionale in attuazione

 

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dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Sono comunque fatte salve, fino a diversa disciplina, le disposizioni di legge vigenti relative all'attribuzione di specifiche funzioni di polizia amministrativa locale.
      4. Le funzioni di polizia amministrativa locale consistenti in attività di accertamento di illeciti amministrativi e nell'irrogazione delle relative sanzioni competono ai comuni e alle province, salvo che il sindaco o il presidente della provincia richiedano motivatamente l'intervento delle Forze di polizia statale a competenza generale.
      5. Al fine di cui al comma 4 il personale appartenente alle Forze di polizia locale ricopre le seguenti qualifiche e funzioni:

          a) agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti di polizia locale, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale, come modificata dal comma 2 dell'articolo 25 della presente legge, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai comandanti, agli ufficiali e ai sottufficiali di polizia locale, ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera b), del medesimo codice, come modificata dal comma 2 dell'articolo 25 della presente legge;

          b) agente, sottufficiale, ufficiale e comandante di polizia locale provinciale e municipale ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituita dal comma 6 dell'articolo 25 della presente legge;

          c) agente di pubblica sicurezza;

          d) agente di polizia tributaria, limitatamente alle attività ispettive di vigilanza relative ai tributi locali.